PARTE IV - Impiantistica
Riscaldamento
§ 8. - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2002 (Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di comb

Titolo III - Disposizioni finali Art. 12 - Aggiornamenti.


Titolo III - Disposizioni finali



Art. 12 - Aggiornamenti.


Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle attività produttive, è istituita una commissione interministeriale composta da rappresentanti degli stessi Ministeri e da un rappresentante del Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento al presente decreto presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni, nonché per l’individuazione delle caratteristiche merceologiche dei prodotti di cui all'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.


La commissione di cui al comma 1 propone inoltre l'aggiornamento:


a) delle specifiche relative al tenore massimo di metalli pesanti e del residuo carbonioso massimo nei combustibili liquidi nonché dei relativi metodi di analisi e valutazione;

b) delle caratteristiche merceologiche dei combustibili;

c) delle condizioni di utilizzo dei combustibili;

d) dei metodi di campionamento e analisi dei combustibili;

e) della lista di combustibili di cui all'art. 6, comma 5;

f) delle caratteristiche tecniche degli impianti di combustione per uso civile anche ai fini dell'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391.


La commissione propone, in via prioritaria, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le specifiche relative al tenore massimo di metalli pesanti ed al residuo carbonioso massimo nei combustibili liquidi e i relativi metodi di analisi e valutazione, nonché le caratteristiche tecniche degli impianti di combustione per uso civile.


Fatte salve diverse disposizioni delle regioni, adottate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i valori limite di emissione previsti negli allegati al presente decreto si applicano fino all'emanazione dei decreti che aggiornano la disciplina delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.