PARTE IV - Impiantistica
Riscaldamento
§ 7. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 2 APRILE 1998 (Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi)

Art. 5 - Disposizioni transitorie ed entrata in vigore.


Art. 5 - Disposizioni transitorie ed entrata in vigore.


Al fine di favorire lo smaltimento delle scorte dei componenti prodotti ed importati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previste negli articoli precedenti si applicano ad essi solo successivamente al decorso di diciotto mesi da tale data.



(allegati omissis)