Art.
9 -
Limiti di esercizio degli impianti termici.
Gli
impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli
ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro
funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura
fissati dall'art. 4 del presente decreto.
L'esercizio
degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti
massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto
termico ed alla durata giornaliera di attivazione:
Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona
F: nessuna limitazione.
Al
di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati
solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino
l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla
metà di quella consentita a pieno regime.
È
consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento
in due o più sezioni.
La
durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve
essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
Le
disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione del
periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di
attivazione, non si applicano:
a) agli edifici rientranti nella categoria E.3;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici rientranti nella categoria E.1, adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
e) agli edifici rientranti nella categoria E.6, adibiti a piscine saune e assimilabii;
f)
agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in cui ostino
esigenze tecnologiche o di produzione.
Le
disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente
alla sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici
per il riscaldamento degli edifici, nei seguenti casi:
a)
edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente alle
parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle
attività;
b)
impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di
cogenerazione con produzione combinata di elettricità e
calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, al solo fine di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
h)
impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia”
i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento
del comfort
ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché
si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione
degli impianti consentita dal comma 2 ad attenuare la potenza erogata
dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).
In
caso di fabbricato in condominio ciascun condomino o locatario può
richiedere che, a cura delle Autorità competenti di cui
all'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e a proprie
spese, venga verificata l'osservanza delle disposizioni del presente
regolamento.
In
tutti gli edifici di cui all'art. 3 l'amministratore e, dove questo
manchi, il proprietario o i proprietari sono tenuti ad esporre,
presso ogni impianto termico centralizzato al servizio di una
pluralità di utenti, una tabella concernente:
a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti di quanto disposto al presente articolo;
b) le generalità e il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.