PARTE IV - Impiantistica
Riscaldamento
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 AGOSTO 1993 N. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in a

Art. 6 - Rendimento minimo dei generatori di calore.


Art. 6 - Rendimento minimo dei generatori di calore.


Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore a 400 kW devono avere un “rendimento termico utile” conforme a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. l generatori ad acqua calda di potenza superiore devono rispettare i limiti di rendimento fissati dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kW. I generatori di calore ad aria calda devono avere un “rendimento di combustione” non inferiore ai valori riportati nell'allegato E al presente decreto.1


Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti:


a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;

b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere alimentati con combustibili le cui caratteristiche si discostano sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui di lavorazioni, biogas;

c) i generatori di calore policombustibili limitatamente alle condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla lettera b).




1 Comma così sostituito dall'art. 4 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551.