Art.
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Valori massimi della temperatura ambiente.
Durante
il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione
invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei
diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, definite e
misurate come indicato al comma 1 lettera w dell'art. 1, non deve
superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8.1
Il
mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i
limiti fissati al comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti che
non comportino spreco di energia.
Per
gli edifici classificati E.3, ed E.6, le autorità comunali,
con le procedure di cui al comma 5, possono concedere deroghe
motivate al limite massimo del valore della temperatura dell'aria
negli ambienti durante il periodo in cui è in funzione
l'impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi
legati alla destinazione d'uso giustifichino temperature più
elevate di detti valori.
Per
gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe al limite
massimo della temperatura dell'aria negli ambienti, durante il
periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione
invernale, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a)
le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature
superiori al valore limite;
b)
l'energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da sorgente
non convenientemente utilizzabile in altro modo.
Ferme
restando le deroghe già concesse per gli edifici esistenti in
base alle normative all'epoca vigenti, i valori di temperatura
fissati in deroga ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere riportati
nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio
1991, n. 10 assieme agli elementi tecnici di carattere oggettivo che
li giustificano. Prima dell'inizio lavori le autorità comunali
devono fornire il benestare per l'adozione di tali valori di
temperatura; qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla
presentazione della suddetta relazione tecnica, questo si intende
accordato, salvo che non sia stato notificato prima della scadenza un
provvedimento interruttivo o di diniego riguardante le risultanze
della relazione tecnica.
1 Comma così modificato dall’art. 1 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551.