Art.
8 -
Dispositivi accessori.
È
vietato l'uso di qualunque apparecchio od impianto di trattamento dei
fumi funzionante secondo ciclo ad umido che comporti lo scarico,
anche parziale delle sostanze derivanti dal processo adottato, nelle
fognature pubbliche o nei corsi di acqua.
Gli
eventuali dispositivi di trattamento possono essere inseriti in
qualunque punto del percorso dei fumi purché l'ubicazione ne
consenta la facile accessibilità da parte del personale
addetto alla conduzione degli impianti ed a quello preposto alla loro
sorveglianza.
L'adozione
dei dispositivi di cui sopra non esime dall’osservanza di tutte le
prescrizioni contenute nel presente regolamento.
Gli
eventuali dispositivi di trattamento, per quanto concerne le altezze
di sbocco, le distanze, le strutture, i materiali e le pareti
interne, devono rispondere alle medesime norme stabilite per i
camini.
Il
materiale che si raccoglie nei dispositivi suddetti deve essere
periodicamente tolto e trasportato in luoghi di scarico di
riconosciuta idoneità oppure consegnato ai servizi di nettezza
urbana, separatamente ad altri rifiuti e racchiuso in sacchi
impermeabili.
Tutte le operazioni di manutenzione e di pulizia devono potersi effettuare in modo tale da evitare qualsiasi accidentale dispersione del materiale raccolto.