Art.
18
Tutti gli impianti termici di cui all'art. 1 del presente regolamento, di potenzialità fino a 500.000 kcal/h, compresi nei comuni appartenenti alla zona B, non potranno funzionare se non sono in grado di utilizzare i combustibili previsti dall'art. 12 della legge, indipendentemente dal completamento delle operazioni di censimento previste dall'art. 27 della stessa legge.