Art.
15
- Prelevamento di campioni di combustibili.
I
prelievi di campioni di combustibili impiegati o da impiegarsi negli
impianti termici a norma dell'art. 19 della legge, verranno eseguiti
secondo le modalità sotto riportate.
Il
prelevamento deve essere effettuato dal personale del Comando
provinciale dei vigili del fuoco o dal personale degli uffici tecnici
comunali, incaricati dal Comando medesimo, alla presenza continua
dell'utente responsabile dell'impianto o di persona da lui
autorizzata. Per ogni prelevamento deve essere redatto un verbale
come da modello riportato in appendice del presente regolamento,
sottoscritto dagli intervenuti.
Il
prelevamento di campioni di combustibili solidi può essere
effettuato sia dai cumuli depositati nei piazzali o nei carbonili sia
nel corso delle operazioni di scarico nei depositi a servizio degli
impianti termici.
Se
nei depositi a servizio di un impianto termico vi sono più
cumuli di combustibile che appaiano di tipi diversi, o risultino tali
dalle dichiarazioni dell'utente, si procederà al prelevamento
da ogni cumulo di singoli campioni per distinte analisi.
Se
in deposito vi sono più cumuli di combustibile del medesimo
tipo e qualità, si procederà ad un solo prelevamento.
Se
in un solo cumulo sono mescolati combustibili diversi per tipo e
qualità, si procederà ad un solo prelevamento,
considerando la miscela dei combustibili come un tipo unico.
Nel
corso di ogni prelevamento di campioni devono essere raccolti a mezzo
di pala da carbone della capacità minima di kg. 2, dieci
prelievi parziali ciascuno di peso non inferiore a 5 kg., da punti
diversi del carbonile o del cumulo di deposito oppure periodicamente
durante lo scarico dai mezzi di trasporto, in modo tale che tutte le
pezzature (grosse, minute o polveri) siano presumibilmente
rappresentate nella medesima proporzione nella quale si trovano nel
cumulo di combustibile da analizzare.
I
prelievi parziali devono essere riuniti a terra sopra un pavimento
compatto e piano oppure sopra un robusto telo di dimensioni adeguate.
L'intera
quantità di combustibile prelevata deve essere mescolata con
la pala e disposta in mucchio alto non più di m. 0,20 con
contorno approssimativamente circolare. Il mucchio viene diviso in
quattro parti uguali da due rette passanti per il centro: si
raccolgono due parti diagonalmente opposte e si scartano le altre. Le
parti raccolte, previa frantumazione se sono presenti pezzi aventi
dimensioni superiori a 40 mm. vengono disposte nuovamente in mucchio
e mescolate prelevandone la metà e ripetendo il procedimento
sopra descritto.
Il
combustibile risultante dalle operazioni (del peso di circa 10-12
kg.) costituisce il campione prelevato che deve essere ulteriormente
mescolato e racchiuso in tre recipienti costituiti con materiale
impermeabile e non fragile aventi chiusura a tenuta d'aria,
sigillati. Due di detti recipienti, previa eventuale paraffinatura
del tappo e sigillatura, vengono presi in consegna dal personale del
Comando provinciale dei vigili del fuoco o dal personale degli uffici
tecnici comunali, incaricati dal Comando medesimo, per essere inviati
uno al laboratorio provinciale di igiene e profilassi o ad altro
laboratorio autorizzato dal Ministero della sanità per
l'analisi ed uno eventualmente, all'Istituto superiore di sanità
per l'analisi di revisione.
Il
terzo contenitore viene lasciato a disposizione dell'utente
dell'impianto termico.
Il
prelevamento di campioni di combustibili agglomerati (mattonelle,
ovuli e simili) verrà effettuato seguendo le stesse modalità
stabilite per gli altri combustibili solidi, compresa la
frantumazione.
Il
prelevamento di campioni di combustibili liquidi deve essere
effettuato solamente attraverso le apposite prese campione praticate
nei passi d'uomo dei serbatoi di deposito a servizio degli impianti
termici.
Se
più serbatoi di deposito sono a servizio di un impianto
termico, si procederà al prelevamento, da ogni serbatoio, di
singoli campioni per distinte analisi.
Nel
corso di ogni prelevamento del campione devono essere effettuati,
rispetto al livello del combustibile nel serbatoio, tre prelievi
parziali, ciascuno di volume non inferiore ad 1 litro, uno nella
parte alta, uno nella parte media ed uno nella parte bassa.
Il
prelievo di campioni di combustibili dalla parte bassa dovrà
essere effettuato alla medesima altezza della bocca del tubo di
alimentazione del bruciatore o comunque ad una altezza di 30 cm. dal
fondo del serbatoio.
L'intera
quantità di combustibile prelevato dovrà essere
raccolta in un unico recipiente, mescolata e suddivisa in tre
contenitori costituiti con materiale impermeabile aventi chiusura a
tenuta d'aria, sigillati, ciascuno della capacità di 1 litro.
Due dei tre contenitori, previa sigillatura, vengono presi in
consegna dal personale del Comando provinciale dei vigili del fuoco o
dal personale degli uffici tecnici comunali, incaricati dal Comando
medesimo, per essere inviati uno al laboratorio di igiene e
profilassi o al altro laboratorio all'uopo autorizzato dal Ministero
della sanità, per l'analisi ed uno, eventualmente all'Istituto
superiore di sanità per l'analisi di revisione.
Il
terzo contenitore viene lasciato a disposizione dell'utente
dell'impianto termico.
Le istanze per analisi di revisione relative a combustibili, a norma di quanto stabilito nell'art. 19 della legge, devono essere accompagnate dalla quietanza di versamento effettuato presso la tesoreria provinciale della somma di £ 15.000 (quindicimila) per ogni analisi richiesta.