Art. 2 - Valutazione dei rischi di incendio.
La
valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento
di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.
Nel
documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i
nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze,
o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1,
del decreto legislativo n. 626/1994.
La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I.
Nel
documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il
livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di
singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una
delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui
all'allegato I:
a)
livello di rischio elevato;
b)
livello di rischio medio;
c) livello di rischio basso.