Art.
5 - Impianti elettrici.
5.1.
Nei locali destinati ad autorimessa, alla vendita, alla riparazione
di autoveicoli, gli impianti e le apparecchiature elettriche devono
essere realizzate in conformità di quanto stabilito dalla
legge 1° marzo 1968, n. 186.
5.2.
Le autorimesse di capacità superiore a trecento autoveicoli e
autosili, devono essere dotate di impianti di illuminazione di
sicurezza alimentati da sorgente di energia indipendente da quella
della rete di illuminazione normale. In particolare, detti impianti
di illuminazione di sicurezza devono avere le seguenti
caratteristiche:
1)
inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare
l'illuminazione normale;
2) intensità di illuminazione necessaria allo svolgimento delle operazioni di sfollamento e comunque non inferiore a 5 lux.