PARTE IV - Impiantistica
Prevenzione incendi
§ 4. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1° FEBBRAIO 1986 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili)

Art. 5 - Impianti elettrici.



Art. 5 - Impianti elettrici.


5.1. Nei locali destinati ad autorimessa, alla vendita, alla riparazione di autoveicoli, gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto stabilito dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.


5.2. Le autorimesse di capacità superiore a trecento autoveicoli e autosili, devono essere dotate di impianti di illuminazione di sicurezza alimentati da sorgente di energia indipendente da quella della rete di illuminazione normale. In particolare, detti impianti di illuminazione di sicurezza devono avere le seguenti caratteristiche:


1) inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare l'illuminazione normale;


2) intensità di illuminazione necessaria allo svolgimento delle operazioni di sfollamento e comunque non inferiore a 5 lux.