PARTE IV - Impiantistica
Prevenzione incendi
§ 4. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1° FEBBRAIO 1986 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili)

Art. 2 - Autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove veicoli.



Art. 2 - Autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove veicoli.


2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiore a nove:


- le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione, almeno REI 60;


- le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;


- la superficie di aerazione naturale complessiva deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale;


- l'altezza del locale deve essere non inferiore a 2 m.;


- l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30;


- ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta, l'aerazione può avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box.


2.2. Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiore a nove:


- le strutture verticali e orizzontali devono essere realizzate con materiali non combustibili;


- la superficie di aerazione naturale deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta;


- l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture realizzate con materiali non combustibili;


- ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire anche con aperture sulla corsia di manovra. L'altezza del locale non deve essere inferiore a m. 2.


2.3. Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove.


Tali autorimesse devono essere realizzate come da punto 2.1. se miste e 2.2. se isolate.


2.4. Nelle autorimesse a box, purché di volume netto per ogni box non inferiore a 40 metri cubi, è consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.