(Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendi)
Art.
1 -
Obiettivi e competenze.
La
prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il
conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità
delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri
applicativi uniformi nel territorio nazionale.
Il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.