Art.
1 -
Campo di applicazione.
Nel
rispetto della direttiva 95/16/CE la regola tecnica allegata al
presente decreto si applica, in conformità alle specifiche
prescrizioni di settore in materia di prevenzione incendi, ai vani
degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di
modifiche sostanziali.
Per
modifiche sostanziali agli edifici si intendono:
a)
l'installazione di nuovi impianti di sollevamento;
b)
le modifiche costruttive degli impianti quali l'aumento delle
fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento;
c) la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del locale del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se eseguita con materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti;
d) il rifacimento dei solai dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
e)
il rifacimento strutturale delle scale dell'edificio, quando
coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
f)
l'aumento in altezza dell'edificio, se coinvolgente le strutture di
pertinenza dell'impianto di sollevamento;
g)
il cambiamento della destinazione d'uso degli ambienti, interni
all'edificio, in cui si esercitano attività riportate
nell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive
modifiche ed integrazioni.
Per
quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni
tecniche si rinvia alle specifiche prescrizioni tecniche di settore.
Art.
2 -
Obiettivi.
Ai
fini della prevenzione degli incendi, della sicurezza delle persone e
della tutela dei beni contro i rischi di incendio, i vani degli
impianti di sollevamento di cui all'art. 1 devono essere realizzati
in modo da:
a)
minimizzare le cause d'incendio;
b)
limitare danni alle persone ed alle cose;
c)
limitare danni all'edificio ed ai locali serviti;
d)
limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali
contigui;
e)
consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Art.
3 -
Disposizioni tecniche.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.
(omissis)
Art.
5 -
Disposizioni finali e abrogazioni.
Sono
abrogate tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione
incendi impartite in materia e sostituite dall'allegata regola
tecnica.
Il punto 2.5. “Ascensori” dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, recante “Norme di sicurezza antincendio per edifici di civile abitazione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 1987 é sostituito dal seguente: “2.5. Ascensori. Il vano di corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano scala (vedi tabella A) e deve essere conforme alle specifiche disposizioni vigenti”.