Art.
7 -
Marcatura CE.
La
marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali
“CE” secondo il modello grafico riportato all'allegato III.
La
marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo
chiaro e visibile conformemente al punto 5 dell'allegato I e deve,
altresì, essere apposta su ciascun componente di sicurezza
elencato nell'allegato IV o, se ciò non è possibile, su
un'etichetta fissata al componente di sicurezza.
È
vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza
marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato
ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui
componenti di sicurezza può essere apposto ogni altro marchio
purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità
della marcatura CE.
Fatto
salvo quanto previsto all'articolo 8, quando sia accertata una
apposizione irregolare di marcatura CE l'installatore dell'ascensore,
il fabbricante del componente di sicurezza o il mandatario di
quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea, devono
conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e far
cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Nel caso in cui persiste la mancanza di conformità, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prende tutte le misure atte a limitare o a vietare la commercializzazione di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio e a vietare l'utilizzazione dell'ascensore, informandone la Commissione e gli Stati membri.