Art.
6 -
Procedura di valutazione della conformità.
Prima
della commercializzazione dei componenti di sicurezza elencati
nell'allegato IV, il fabbricante di un componente di sicurezza o il
suo mandatario stabilito nella Comunità devono:
a)
presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del
tipo conforme all'allegato V e sottoporlo a controlli della
produzione da parte di un organismo notificato ai sensi dell'allegato
XI, oppure presentare il modello del componente di sicurezza per un
esame CE del tipo conforme all'allegato V e applicare un sistema di
garanzia-qualità conforme all'allegato VIII per il controllo
della produzione oppure applicare un sistema di garanzia-qualità
completo conforme all'allegato IX;
b)
apporre la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza e redigere
una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati
nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste negli
allegati VIII, IX, XI di riferimento;
c)
conservare una copia della dichiarazione di conformità per
dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del
componente di sicurezza.
Prima
della commercializzazione ogni ascensore è costruito,
installato e provato attuando una delle seguenti procedure:
a)
di controllo finale di cui all'allegato VI, oppure di garanzia di
qualità di cui all'allegato XII, oppure di garanzia di qualità
di cui all'allegato XIV, se progettato in conformità ad un
ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V,
ovvero, se progettato in conformità ad un ascensore modello
sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se
progettato in conformità ad un ascensore per il quale sia
stato attuato un sistema di garanzia di qualità conforme
all'allegato XIII, integrato da un controllo del progetto ove questo
non sia interamente conforme alle norme armonizzate;
b)
di verifica dell'unità, di cui all'allegato X, ad opera di un
organismo notificato;
c)
di garanzia di qualità di cui all'allegato XIII, integrata da
un controllo del progetto se quest'ultimo non è interamente
conforme alle norme armonizzate.
Le
procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione e a
quelle di installazione e prova, possono essere compiute sullo stesso
ascensore, se questo è progettato in conformità ad un
ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V.
Nei
casi di cui al comma 2, lettera a),
il responsabile del progetto fornisce al responsabile della
costruzione, dell'installazione e delle prove, tutta la
documentazione e le indicazioni necessarie affinché queste
operazioni si possano svolgere in piena sicurezza.
In
tutti i casi menzionati al comma 2, l'installatore appone la
marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione di conformità
recante gli elementi indicati nell'allegato II tenendo conto delle
prescrizioni previste nell'allegato di riferimento (allegato VI, X,
XII, XIII, XIV), conservandone una copia per dieci anni a decorrere
dalla data di commercializzazione dell'ascensore. La Commissione
dell'Unione europea, gli Stati membri e gli altri organismi
notificati possono ottenere dall'installatore, su richiesta, una
copia della suddetta dichiarazione di conformità e dei verbali
delle prove relative all'esame finale.
Quando
gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscono oggetto di
altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che
prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica altresì
che gli ascensori o i componenti di sicurezza si presumono conformi
alle disposizioni di queste altre direttive.
Quando
una o più delle direttive di cui al comma 6, lasciano al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare
durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli
ascensori o i componenti di sicurezza sono conformi soltanto alle
disposizioni delle direttive applicate dall'installatore o dal
fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate,
pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale
delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti,
nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive
e che accompagnano l'ascensore o il componente di sicurezza.
Quando l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza, il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea non rispettano gli obblighi previsti dal presente articolo, tali obblighi devono essere adempiuti da chi immette sul mercato l'ascensore o il componente di sicurezza, gli stessi obblighi gravano su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale.