Art.
14 -
Verifiche straordinarie.
A
seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il
competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla
data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica
straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13,
comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante
rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno
determinato l'esito negativo della verifica.
In
caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti
da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno
immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone,
immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio
dell'ascensore, è necessaria una verifica straordinaria, con
esito positivo, ai sensi del comma 1.
Nel
caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera i),
la verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui
all'articolo 13, comma 1.
Le
spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico
del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.
Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 5, le amministrazioni statali possono provvedere alla verifica straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.