Art.
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Divieti speciali.
Qualora un apparecchio di sollevamento o di movimentazione e/o un elemento costruttivo, pur conforme alle prescrizioni della direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano, presenti un pericolo per la sicurezza e/o per la salute, i Ministri della industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono, ciascuno nell'ambito della propria competenza, con decreto motivato da comunicare alle altre amministrazioni interessate, provvisoriamente vietare o sottoporre a speciali condizioni la sua immissione in commercio e la sua utilizzazione