PARTE IV - Impiantistica
Ascensori
Capo II - Norme comuni agli ascensori ed ai montacarichi di tutte le categorie

Art. 17 - Collaudo.


Art. 17 - Collaudo.


Le operazioni pertinenti alle prove di collaudo di cui all'art. 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, dirette ad accertare se l'impianto risponde alle presenti norme, debbono essere eseguite dalla ditta che ha installato o modificato l'impianto, secondo quanto disposto dall'ingegnere dell'Organo di ispezione.