§ 1. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1955 N. 547
Art. 202 - Posizione dei comandi.
Art.
202 -
Posizione dei comandi.
I
montacarichi per trasporto di sole merci devono avere i comandi di
manovra posti all'esterno del vano di corsa ed in posizione tale da
non poter essere azionati da persona che si trovi in cabina.