Art.
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Spazi liberi al fondo ed alla sommità del vano.
Quando
il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m²
0,25 di sezione deve esistere uno spazio libero di almeno 50
centimetri di altezza tra il fondo del vano stesso e la parte più
sporgente sottostante alla cabina. Arresti fissi devono essere
predisposti al fine di garantire che, in ogni caso, la cabina non
scenda al di sotto di tale limite.
Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di 50 centimetri, deve essere garantito, con mezzi analoghi, al di sopra del tetto della cabina nel suo più alto livello di corsa.