PARTE IV - Impiantistica
Ascensori
§ 1. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1955 N. 547

Art. 201 - Spazi liberi al fondo ed alla sommità del vano.


Art. 201 - Spazi liberi al fondo ed alla sommità del vano.


Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m² 0,25 di sezione deve esistere uno spazio libero di almeno 50 centimetri di altezza tra il fondo del vano stesso e la parte più sporgente sottostante alla cabina. Arresti fissi devono essere predisposti al fine di garantire che, in ogni caso, la cabina non scenda al di sotto di tale limite.


Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di 50 centimetri, deve essere garantito, con mezzi analoghi, al di sopra del tetto della cabina nel suo più alto livello di corsa.