PARTE IV - Impiantistica
Ascensori
§ 1. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1955 N. 547

Art. 199 - Installazioni particolari.


Art. 199 - Installazioni particolari.


Le protezioni ed i dispositivi di cui agli articoli 196, 197 e 198, non sono richiesti quando la corsa della cabina o della piattaforma non supera i m. 2 e l'insieme dell'impianto non presenta pericoli di schiacciamento, di cesoiamento o di caduta nel vano.