Art.
198 -
Porte di accesso al vano.
Le
porte di accesso al vano di cui all'articolo precedente devono essere
munite di un dispositivo che ne impedisca l'apertura, quando la
cabina non si trova al piano corrispondente, e che non consenta il
movimento della cabina se tutte le porte non sono chiuse.
Il dispositivo di cui al precedente comma non è richiesto per i montacarichi azionati a mano, a condizione che siano adottate altre idonee misure di sicurezza