PARTE IV - Impiantistica
Ascensori
§ 1. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1955 N. 547

Art. 198 - Porte di accesso al vano.


Art. 198 - Porte di accesso al vano.


Le porte di accesso al vano di cui all'articolo precedente devono essere munite di un dispositivo che ne impedisca l'apertura, quando la cabina non si trova al piano corrispondente, e che non consenta il movimento della cabina se tutte le porte non sono chiuse.


Il dispositivo di cui al precedente comma non è richiesto per i montacarichi azionati a mano, a condizione che siano adottate altre idonee misure di sicurezza