Art.
2 -
Definizioni.
Ai
fini del presente decreto s'intende per:
a)
impianti centralizzati, gli impianti condominiali centralizzati
d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione sonora,
televisiva e dati associati;
b)
segnali, quelli di radiodiffusione sia terrestre che satellitare;
c)
segnali terrestri primari, quelli televisivi con campo mediano
elettromagnetico (di picco nel caso analogico, integrato sulla
propria banda nel caso digitale) superiore al minimo di
pianificazione del servizio, come definito nelle Raccomandazioni
ITU-R.;
d)
segnali terrestri secondari, quelli di radiodiffusione terrestre che
non rientrano nei casi di cui alla precedente lettera c);
e) segnali satellitari quelli autorizzati alla diffusione al pubblico via satellite;
f) altri segnali, segnali per i servizi interattivi, necessari per l'utilizzo di sistemi interattivi evoluti.