(omissis)
Art.
2-bis
-
Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi
audiovisivi terrestri a larga banda.
(omissis)
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, comma 1, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, comma 3, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.