Art. 9 - Assicurazione di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali.
Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto.
Con decreto del Ministro della sanità, da emanare di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1.1
1 La rubrica del presente articolo è stato così modificata dall'art. 1 D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 27, con decorrenza dal 24 marzo 2002; il testo previgente era il seguente: “Garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali”.