Art. 9 - Diritto di prelazione.
Qualora l'immobile sia stato
consegnato all'acquirente e da questi adibito ad abitazione
principale per sè o per un proprio parente in primo grado,
all'acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la
fideiussione, è riconosciuto il diritto di prelazione
nell'acquisto dell'immobile al prezzo definitivo raggiunto
nell'incanto anche in esito alle eventuali offerte ai sensi
dell'articolo
584
del codice di procedura civile.
Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, l'autorità che procede alla vendita dell'immobile provvede a dare immediata comunicazione all'acquirente, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, della definitiva determinazione del prezzo entro dieci giorni dall'adozione del relativo provvedimento, con indicazione di tutte le condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l'invito ad esercitare la prelazione.
Il diritto di prelazione è esercitato dall'acquirente, a pena di decadenza, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 2 offrendo, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario all'autorità che procede alla vendita dell'immobile, condizioni uguali a quelle comunicategli.
Qualora l'acquirente abbia acquistato l'immobile, per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione, ad un prezzo inferiore alle somme riscosse in sede di escussione della fideiussione, la differenza deve essere restituita al fideiussore, qualora l'immobile acquistato abbia consistenza e caratteristiche tipologiche e di finitura corrispondenti a quelle previste nel contratto stipulato con il costruttore. Ove non ricorra tale condizione, l'eventuale eccedenza da restituire al fideiussore deve risultare da apposita stima.
É escluso, in ogni caso, il diritto di riscatto nei confronti dell'aggiudicatario.