Art. 12 - Istituzione e finalità del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire.
É istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà
per gli acquirenti di beni immobili da costruire, di seguito
denominato “Fondo”, al fine di assicurare un indennizzo,
nell'ambito delle risorse del medesimo Fondo, agli acquirenti che, a
seguito dell'assoggettamento del costruttore a procedure implicanti
una situazione di crisi, hanno subito la perdita di somme di denaro o
di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o
altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo
negoziale con il costruttore ovvero l'assegnazione in proprietà
o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento
su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa.
Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 nè aperte in data successiva all'applicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria, prevista dall’art. 5 del presente decreto.1
L'accesso alle prestazioni del Fondo è consentito nei casi in cui per il bene immobile risulti richiesto il permesso di costruire.
1 Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 18-bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, come modificato dall'allegato alla L. 28 febbraio 2008 n. 31, con decorrenza dal 1° marzo 2008; il testo previgente era il seguente: “2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore, a seguito della sua insolvenza, procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 nè aperte in data successiva a quella di emanazione del presente decreto”.