PARTE III - La Gestione
Compravendita dell’unità immobiliare
§ 2. - DECRETO LEGISLATIVO 9 NOVEMBRE 1998 N. 427

Art. 8 - Risoluzione del contratto di concessione di credito.


Art. 8 - Risoluzione del contratto di concessione di credito.


Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5.