PARTE III - La Gestione
Compravendita dell’unità immobiliare
§ 2. - Le obbligazioni del compratore.

Art. 1540 - Vendita cumulativa di più immobili.


Art. 1540 - Vendita cumulativa di più immobili.


Se due o più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, con l’indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore nell’uno e maggiore nell’altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformità delle disposizioni sopra stabilite.