PARTE III - La Gestione
Compravendita dell’unità immobiliare
§ 2. - Le obbligazioni del compratore.

Art. 1538 - Vendita a corpo.


Art. 1538 - Vendita a corpo.


Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell’immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.


Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.