PARTE III - La Gestione
Compravendita dell’unità immobiliare
§ 2. - Le obbligazioni del compratore.

Art. 1498 - Pagamento del prezzo.


Art. 1498 - Pagamento del prezzo.


Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.


In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.


Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.