PARTE III - La Gestione
Compravendita dell’unità immobiliare
§ 1. - Le obbligazioni del venditore

Art. 1493 - Effetti della risoluzione del contratto.


Art. 1493 - Effetti della risoluzione del contratto.


In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.


Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.