PARTE III - La Gestione
Compravendita dell’unità immobiliare
§ 1. - Le obbligazioni del venditore

Art. 1486 - Responsabilità limitata del venditore.


Art. 1486 - Responsabilità limitata del venditore.


Se il compratore ha evitato l’evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.