PARTE III - La Gestione
Compravendita dell’unità immobiliare
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)

Art. 1471 - Divieti speciali di comprare.


Art. 1471 - Divieti speciali di comprare.


Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:


1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;


2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;


3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;


4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell’articolo 1395.


Nei primi due casi l’acquisto è nullo; negli altri è annullabile.