Art. 22 - Iscrizione nel nuovo ruolo degli agenti.
Nell'applicazione dell'art. 9 della legge le Commissioni provinciali istituite ai sensi dell'art. 7 della legge, provvedono all'iscrizione nel nuovo ruolo degli agenti dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nel ruolo disciplinato dall'abrogata legge 21 marzo 1958, n. 253.