Art. 13 - Iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti.
Gli agenti iscritti da almeno un triennio in una sezione del ruolo possono, a domanda, essere iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti, corrispondente alla loro specializzazione, tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Con le stesse modalità possono essere inclusi negli elenchi dei consulenti tecnici presso i Tribunali.