PARTE III - La Gestione
Agenti immobiliari e mediazione
§ 3. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 21 DICEMBRE 1990 N. 452

Art. 10 - Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione, di cancellazione e di radiazione.


Art. 10 - Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione, di cancellazione e di radiazione.


Avverso i provvedimenti di sospensione, di cancellazione e di radiazione, gli interessati possono presentare ricorso davanti alla Commissione centrale entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.