§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1756 - Rimborso delle spese.
Art.
1756 - Rimborso delle spese.
Salvo patti o
usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei
confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite
anche se l’affare non è stato concluso.