PARTE III - La Gestione
Agenti immobiliari e mediazione
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)

Art. 1755 - Provvigione.


Art. 1755 - Provvigione.


Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.


La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.