§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1754 - Mediatore.
Art.
1754 - Mediatore.
È
mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la
conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da
rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.