REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1883 - Esercizio delle assicurazioni.
Art.
1883 - Esercizio delle assicurazioni.
La impresa di
assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di
diritto pubblico o da una società per azioni e con
l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.