PARTE III - La Gestione
Assicurazione del fabbricato
REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)

Art. 1883 - Esercizio delle assicurazioni.


Art. 1883 - Esercizio delle assicurazioni.


La impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.