Art. 81 - Sanzioni.
Salvo che il fatto costituisca reato,
il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70,
comma 1, lettere a),
b),
c),
numero 1), d),
numeri 2) e 3), e),
f),
g),
h)
e i),
71, comma 3, 72, 74 e 78, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione si applica l'articolo 62, comma 3.
(omissis)