PARTE III - La Gestione
Contratti conclusi dai consumatori
§ 2. - DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005 N. 206

Art. 77 - Risoluzione del contratto di concessione di credito.


Art. 77 - Risoluzione del contratto di concessione di credito.


Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 73.