PARTE III - La Gestione
Contratti conclusi dai consumatori
§ 2. - DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005 N. 206

Art. 72 - Obblighi specifici del venditore.


Art. 72 - Obblighi specifici del venditore.


Il venditore utilizza il termine multiproprietà nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale.


La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento al diritto di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.