PARTE III - La Gestione
Tutela della privacy
Parte III - Tutela dell’interessato e sanzioni

Art. 163 - Omessa o incompleta notificazione.



Art. 163 - Omessa o incompleta notificazione.


Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.