PARTE III - La Gestione
Tutela della privacy
Parte III - Tutela dell’interessato e sanzioni

Art. 151 - Opposizione.



Art. 151 - Opposizione.


Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.


Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.