PARTE III - La Gestione
Tutela della privacy
1. - DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196

Capo II - Misure minime di sicurezza Art. 33 - Misure minime.



Capo II - Misure minime di sicurezza



Art. 33 - Misure minime.


Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.