PARTE III - La Gestione
Tutela della privacy
1. - DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196

Art. 27 - Garanzie per i dati giudiziari.



Art. 27 - Garanzie per i dati giudiziari.


Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.