DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 84 - Protezioni dai fulmini.
Art.
84 - Protezioni dai fulmini.
Il datore di lavoro provvede affinché
gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano
protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione
realizzati secondo le norme di buona tecnica.