DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 298 - Principio di specialità.
Titolo
XII -
Disposizioni in materia penale e di procedura penale
Art.
298 - Principio di specialità.
Quando uno stesso fatto è
punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più
disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione
speciale.